accesso atti

Accesso agli atti

Accesso agli atti amministrativi

Di seguito sono riportate le modalità per richiedere l’accesso agli atti amministrativi e alle informazioni ambientali in possesso dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale così come previsto dalla normativa vigente in materia. 

Come fare la richiesta

Il richiedente dovrà compilare l’apposito modulo di richiesta di accesso agli atti e recapitarlo all’Autorità allegandovi una copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

Il modulo e la copia del documento di identità potranno essere recapitati secondo una delle seguenti modalità: 

  1. tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) dell’Autorità protocollo@pec.autoritadistrettoac.it con email avente ad oggetto “Richiesta di accesso agli atti”; 

  1. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) al seguente indirizzo della sede centrale dell’ente: Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Via Monzambano n. 10, cap 00185, Roma; 

  1. con consegna a mani all’Ufficio di Segreteria dell’Autorità, che rilascerà contestualmente ricevuta dell’avvenuta consegna.  

Accesso ai documenti amministrativi (articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241).

I privati che motivino di avere un interesse diretto, concreto e attuale, sia in forma singola che associata, possono accedere ai documenti in possesso dell'Autorità utilizzando l’apposito modulo A, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla legge n. 241 del 1990.  

L’ente evaderà la richiesta di accesso ai documenti amministrativi entro 30 giorni dal ricevimento, salvo motivato differimento.  

In caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti, l’Autorità ne indicherà le ragioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in base alle categorie di esclusione dal diritto di accesso previste dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e alle circostanze di fatto per cui la richiesta, così come proposta, non può essere accolta. 

In particolare, l’Autorità è tenuta a differire l’accesso ai documenti (anziché rifiutarlo) quando il differimento sia sufficiente per assicurare la temporanea tutela degli interessi rilevanti (ad esempio nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui immediata conoscenza da parte del privato possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa). In tal caso, l’Autorità indicherà la durata del differimento. 

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e laddove la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti del controinteressato (come nel caso in cui il richiedente intenda tutelare un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale). 

Accesso civico semplice (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Chiunque, senza indicare motivazioni, può richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’amministrazione ha omesso di pubblicare, nonostante vi fosse obbligata, utilizzando il modulo B messo a disposizione dall’ente. 

Accesso civico generalizzato (articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Chiunque, senza indicare motivazioni, può richiedere di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dalla legge (ad es., al fine di garantire il regolare svolgimento di attività ispettive). Il richiedente potrà utilizzare l’apposito modulo C messo a disposizione dall’ente. 

Informazioni ambientali (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195).

Per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, con riferimento a: 

  • gli elementi dell’ambiente (ad esempio, aria, acqua, suolo, ecc.);  

  • i fattori, le misure, le attività che hanno un impatto su tali elementi (ad esempio disposizioni legislative, piani, programmi), potendo incidere anche negativamente su di essi. 

Il richiedente potrà utilizzare l’apposito modulo D messo a disposizione dall’ente. 

Le informazioni ambientali di titolarità dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale sono rilasciate secondo i termini e le condizioni definiti dalla licenza standard “Italian Open Data License 2.0” i cui contenuti sono stati personalizzati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (“Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”).  

Informativa per il trattamento dei dati personali (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679).

Informativa per l’accesso agli atti (L 241/1990 e dlgs 33/2013)  

Informativa per l’acceso alle informazioni ambientali (dlgs 195/2005)