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Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)

Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)

Gli allagamenti di aree abitualmente non coperte d’acqua, dovuti a inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti o dal mare, costituiscono fenomeni sempre più frequenti e devastanti all’interno del territorio dell’Unione europea. 

Al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche dovute alle alluvioni, la direttiva 2007/60/CE, recepita nell’ordinamento italiano con d.lgs n. 49/2010, ha introdotto per i singoli Stati membri l’obbligo di predisporre appositi Piani di gestione del rischio alluvioni (PGRA) che prevedano, sulla base di apposite mappe di pericolosità e di rischio, la programmazione ed attuazione di adeguate misure, a carattere strutturale e non strutturale, di prevenzione, protezione, preparazione e ripristino post evento. 

La competenza per la predisposizione delle valutazioni preliminari del rischio, dell’elaborazione delle mappe di pericolosità e rischio e della redazione dei piani di gestione è affidata alle Autorità di Bacino distrettuali a norma del D.Lgs. 152/2006, in conformità con le attività di predisposizione dei Piani di Assetto Idrogeologico già svolte. Alle Regioni e province autonome, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento di Protezione Civile, spetta il compito di predisporre la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. 

mappa pericolosità

Mappe di pericolosità

Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, predisposta attraverso sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti tre scenari:

  • scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (Pericolosità P1)
  • alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità P2)
  • alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità P3).

Per ognuno dei tre scenari le mappe indicano l’estensione dell’inondazione e la portata della piena, l’altezza e quota idrica e le caratteristiche del deflusso in termini di velocità e portata.

mappa rischio

Mappe di rischio

Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, per ciascuno dei tre possibili scenari di pericolosità.
In particolare, per ciascuna area potenzialmente interessata dall’alluvione sono previste 4 classi di rischio (R1-R4) calcolate in funzione:

  • del numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati;
  • delle infrastrutture e strutture strategiche presenti nell’area;
  • dei beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area;
  • della distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area;
  • della presenza nell’area di impianti potenzialmente inquinanti (Allegato I D.Lgs 59/2005) e di aree protette (Allegato 9 parte III D.Lgs 152/2006);
  • di ogni altra informazione rilevante nella valutazione del rischio.

Obiettivi e misure del PGRA

Sulla base delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni AUBAC ha predisposto il Piano di gestione del rischio di alluvioni coordinato a livello di distretto idrografico.
Il Piano di gestione definisce gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone in cui può sussistere un rischio potenziale ritenuto significativo, al fine di ridurre le possibili conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l’attuazione prioritaria di interventi strutturali e non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

Il piano riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tiene conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.

Per il raggiungimento degli obiettivi all’interno del Piano sono state individuate apposite misure riguardanti tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, ovvero:

  • misure di prevenzione che agiscono sulla vulnerabilità e sul valore degli elementi esposti. A tale categoria appartengono: le misure di vincolo atte a evitare l’insediamento di nuovi elementi esposti nelle aree allagabili (politiche di gestione e pianificazione del territorio); le misure di rimozione e ricollocazione (politiche di delocalizzazione); le misure di "adattamento" per la riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti (interventi su edifici, reti pubbliche, ecc.); le misure "di conoscenza", volte cioè all'aggiornamento del quadro conoscitivo sulla pericolosità e sugli elementi a rischio, al monitoraggio del territorio e dello stato delle opere di difesa per interventi di manutenzione e sistemazione;

  • misure di protezione, che agiscono sulla probabilità di inondazione. A questa categoria appartengono: le misure per ridurre il deflusso in alveo agendo sui meccanismi di formazione dei deflussi nel bacino di drenaggio e sulla naturale capacità di laminazione delle aree golenali e della piana inondabile; le misure strutturali per la regolazione dei deflussi che hanno un significativo impatto sul regime delle portate; le misure che agiscono sulla dinamica dell’evento di piena favorendone il deflusso; le misure per migliorare il drenaggio delle acque superficiali in ambiente urbano; gli interventi strutturali quali dighe, argini e casse di espansione; i programmi di manutenzione delle opere di difesa; 

  • misure di preparazione, volte a migliorare la capacità di risposta agli eventi alluvionali della popolazione e del sistema di protezione civile. A questa categoria appartengono: le misure per l’istituzione e/o il potenziamento dei sistemi di allertamento e previsione di piena; le misure per migliorare la pianificazione d'emergenza e la capacità di risposta delle istituzioni durante l'emergenza da alluvione; le misure per accrescere la consapevolezza e la preparazione della popolazione rispetto agli eventi alluvionali; tali misure includono evidentemente le attività di formazione e informazione. 

  • misure di ricostruzione e valutazione post-evento, volte a superare le condizioni di criticità derivanti da un evento alluvionale attraverso attività di messa in sicurezza e ripristino. A queste si aggiungono le attività, riconducibili alla fase di valutazione preliminare del rischio, di acquisizione di informazioni e dati inerenti agli eventi alluvionali, quali l’estensione dell’inondazione e i danni conseguenti. 

Riesami e aggiornamenti

Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni debbono essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

La Direttiva dispone i termini per il riesame della valutazione preliminare del rischio di alluvioni al 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni, delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni al 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni, e dei Piani di Gestione al 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.

L’elaborazione dei PGRA è pertanto organizzata secondo cicli di pianificazione. Il primo ciclo ha avuto validità per il periodo 2015-2021.

Attualmente è in corso il secondo ciclo di pianificazione.

Con delibera n. 26 del 20 dicembre 2021, la Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006, ha adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 – secondo ciclo di gestione – del distretto idrografico dell’Appennino centrale, che è stato successivamente approvato, ai sensi degli articoli 57, 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con DPCM 1 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7.02.2023.

Informazione e partecipazione pubblica

La comunicazione e la partecipazione pubblica all’iter di elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni rivestono, secondo la Direttiva, un ruolo strategico ai fini della condivisione e legittimazione dei piani stessi.

A tal fine, le Autorità di bacino distrettuali e le Regioni afferenti al bacino idrografico, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ciascuna per le proprie competenze, devono mettere a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni. Le stesse Autorità promuovono poi la partecipazione attiva all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione di tutti i soggetti competenti interessati.